Coscienze esiliate e procedure per il rimpatrio

In questi giorni, a seguito della recente pronuncia della Corte costituzionale riguardo all’ergastolo ostativo, si sono riaccesi i riflettori su un tema che, oltre ad essere molto complesso, è anche molto discusso. Ne abbiamo parlato più volte anche al Gruppo della Trasgressione e mi sono resa conto che per i non adddetti ai lavori si fa un po’ di confusione tra l’art. 4 bis e l’art. 41 bis O.P.

Da giurista, credo dunque utile, come prima cosa, puntualizzare che c’è una differenza tra l’art. 4 bis Ordinamento Penitenziario (il c.d. ergastolo ostativo) e l’art. 41 bis Ordinamento Penitenziario, che prevede misure più restrittive di detenzione (c.d. regime di carcere duro), anche senza la condanna dell’ergastolo. In secondo luogo va chiarito che non è solo la pena dell’ergastolo che può diventare “ostativa”, ma anche qualsiasi altra pena che venga inflitta per uno dei reati elencati dal suddetto articolo 4 bis. Tutte le condanne con l’ostatività escludono i normali benefici di legge, le misure alternative, ecc.

Nel nostro ordinamento sono previsti attualmente due tipi di ergastoli: quello “ordinario” e quello “ostativo”. Quest’ultimo è un tipo di pena che è stato introdotto dal Decreto emanato all’indomani della strage di Via D’Amelio (D.L. n. 306/1992) e si affianca alla norma codicistica che prevedeva l’ergastolo ordinario. Ciò comporta che chi viene condannato all’ergastolo per i delitti “ostativi” indicati dall’art. 4 bis della Legge sull’Ordinamento Penitenziario non può avere accesso ai benefici penitenziari, a meno che non collabori con la giustizia ai sensi dell’art. 58 ter della medesima legge.

La conseguenza è che questo tipo di ergastolani (c.d. ostativi) sono condannati di fatto a una pena perpetua che non promuove un percorso rieducativo, quando invece sappiamo che chi viene condannato alla pena dell’ergastolo ordinario, dopo ventisei anni di detenzione e un percorso di confronto e di seria rivisitazione del proprio passato (che può essere avviato fin dai primi anni di carcerazione), può (se il Magistrato di Sorveglianza competente lo ritiene opportuno e acconsente) accedere ai benefici penitenziari.

Le polemiche che si sono susseguite intorno al tema dell’ergastolo ostativo traggono origine da ciò che ha stabilito la pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, divenuta definitiva il 7 ottobre del 2019, dove si sentenzia che la legge italiana debba prevedere che il giudice possa stabilire – trascorso un congruo numero di anni –  se la persona che sta scontando una condanna all’ergastolo rappresenti ancora un pericolo per la società esterna e abbia o meno ancora legami con la criminalità organizzata, anche in assenza di una sua collaborazione.

La recente decisione della Corte Costituzionale, di cui ancora non conosciamo i dettagli perché vi è solo un comunicato stampa, sulla scia già tracciata dalla Corte Europea, dichiara che l’ergastolo ostativo è incostituzionale e dà al legislatore italiano un periodo di tempo di circa un anno e mezzo per provvedere alla modifica di tale disposizione.

Premesso ciò, vediamo che: da un lato abbiamo la Costituzione, prima fonte del nostro ordinamento giuridico, che afferma nell’art. 27 Cost. che “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”; sullo stesso versante abbiamo l’art 3 della Costituzione che, come noto, sancisce il diritto all’uguaglianza, nonché l’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che ribadisce il principio secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti degradanti o inumani; dall’altro, siamo di fronte ad una norma che permette che vi sia una discriminazione di fatto e che trasforma la pena di un ergastolano condannato per reati ostativi in una pena senza fine, che ostacola la possibilità di acccedere agli strumenti utili alla “rieducazione del condannato“.

Lo stato, che per legge “deve” garantire che il condannato abbia gli strumenti necessari per poter dialogare con la sua coscienza e poi con la società che in passato ha tradito, permette che il detenuto sia trattato come irrecuperabile quando, in conseguenza di reati particolarmente gravi, vengono applicate le suddette misure restrittive. Il contrasto fra le due cose è riconoscibile sia sul piano morale sia sul piano giuridico ed è evidente che occorre porvi rimedio.

Mi lascia però perplessa constatare che molto spesso le argomentazioni sulla questione fanno perno soprattutto sulla violazione dei diritti dei detenuti e, in particolare, sul loro impedimento ad accedere ai benefici di legge previsti per chi non abbia l’ostatività. A me sembra che in questo modo passi in secondo piano la funzione che la nostra Costituzione assegna alla pena e cioè “tendere alla rieducazione”.

Comprendo che, distinguendo tra l’abuso commesso dal criminale e l’abuso commesso dallo stato con una pena dichiarata oramai incostituzionale, venga ritenuto più grave l’abuso posto in essere dallo stato perché in contrasto con i suoi stessi principi fondamentali, ma in questo modo, per il cittadino che legge, credo rimanga un po’ in ombra che l’obiettivo principale cui deve tendere la pena secondo i dettami della Costituzione, nonché il compito principale che deve assolvere lo Stato, è il recupero del soggetto e della coscienza che egli stesso aveva esiliato. In altre parole, il recupero di quella coscienza civica che mancava o che non aveva avuto sufficiente autorevolezza nel soggetto deviante all’epoca dei reati e di quello stile di vita all’interno del quale questi erano stati concepiti e attuati.

In questo senso, mi sembra che il danno principale che viene inflitto al detenuto in regime ostativo (con o senza ergastolo) sia costituito dalla difficoltà o dalla impossibilità che egli possa fruire dello scambio col mondo esterno, quello scambio che a suo tempo la persona aveva scelto di tradire e/o negare, legandosi a quella criminalità organizzata per cui aveva poi subito la condanna. Trovo paradossale che questo tipo di pene ostative (4 bis) ed i loro supplementi (41 bis) portino lo Stato a ratificare quell’esilio della coscienza che la persona aveva avviato e mantenuto fino ad arrivare all’apoteosi della sua condotta criminale. Quante probabilità ci sono che la persona dialoghi fattivamente con le parti migliori di sé mentre se ne sta per anni a odiare chi lo ha condannato e chi lo tiene isolato?

Se non esponiamo al cittadino comune (che spesso è estraneo a ciò che succede in carcere e che magari è influenzato dal bombardamento mediatico che alimenta la disinformazione generale sul tema), gli obiettivi della pena e gli strumenti per raggiungerli, si corre il rischio di alimentare rabbia contro rabbia e disconoscimento reciproco fra cittadini, istituzioni e condannati.

Occorre, io credo, promuovere, supportare e, quando arriva, valorizzare la rielaborazione dei sentimenti realizzata da questo o quel condannato; come pure il lavoro che ha dovuto fare (e che sta facendo) sua moglie/sua madre/suo figlio/suo fratello per recuperare il marito/figlio/padre/fratello di cui ha bisogno per andare avanti a vivere.

Tali argomenti sono cari a me, in quanto figlia di un ex detenuto, ma sono anche il lavoro costante che il Gruppo della Trasgressione porta avanti da anni (vedi, per esempio, l’area tematica “Genitori – figli” su www.trasgressione.net e lo sviluppo del progetto “Genitorialità responsabile” su www.vocidalponte.it).

L’evoluzione del condannato non può prescindere dal lavoro su di sé e da un confronto adeguato con la società esterna in ambiente protetto. Questo è quel che accade di continuo con i gruppi di volontari che entrano in carcere e questo è quello che accade con gli studenti, i liberi cittadini, i familiari di vittime di reato, gli insegnanti che compongono il Gruppo della Trasgressione e che permettono al condannato, se lo vuole, di intraprendere un percorso di risocializzazione serio.

In conclusione, io credo che nella battaglia contro l’ergastolo ostativo debba essere ricercata ed evidenziata la imprescindibile sinergia con la lotta per promuovere la coscienza, anche perché entrambe richiedono aperture e scambi utili a superare l’isolamento dagli altri e da se stessi.

Alessandra Cesario

La coscienza che abbiamo esiliato  –  Torna all’indice della sezione

Per una pena non ostativa alla coscienza

In qualità di volontaria e componente del Gruppo della Trasgressione e dopo anni di frequentazione e di ascolto dei detenuti e delle loro esperienze, vorrei esprimere ciò che ne ho ricavato, sperando di dare un contributo al documento che il nostro gruppo si prefigge di produrre sull’ergastolo ostativo.

Le persone arrivano in carcere perché hanno effettuato delle scelte e di queste i detenuti parlano già dai primi tempi della frequentazione del gruppo. Ascoltandoli, si coglie che molti di loro, guardando all’indietro, considerano le loro scelte (quelle che si sarebbero poi rivelate gravide di conseguenze) a volte del tutto casuali, altre volte inevitabili: casuali, soprattutto quelle all’inizio della loro esperienza deviante; inevitabili, quelle avvenute dopo tante altre effettuate nella stessa direzione e in una fase avanzata del cammino che li avrebbe condotti in carcere.

Ad ascoltare un detenuto all’inizio del suo percorso di riflessione, si comprende che, secondo lui, tali scelte (casuali o indotte dalle circostanze) erano state comunque espressione della sua volontà; si avverte chiaramente che è sua esigenza rassicurare se stesso d’essere stato protagonista consapevole della propria vita.

Man mano che il percorso di riflessione avanza e si approfondisce, il detenuto comprende e ammette che non è così, che le sue scelte, anche quando egli se ne sentiva pienamente autore, erano avvenute perché egli non aveva consapevolezza o volontà sufficiente per scegliere diversamente, perché il suo sguardo sul mondo e sulle persone e, non di meno, gli stati d’animo che viveva all’epoca restringevano drasticamente l’orizzonte delle scelte riconoscibili e, a conti fatti, accessibili.

Dunque, uno dei nodi da affrontare quando si vuole parlare di rieducazione è la ricognizione dei sentimenti, delle emozioni, degli stati d’animo, delle influenze che avevano agito sulla persona nello spaccato della sua realtà familiare e sociale, guidandone le scelte, apparentemente libere, in realtà profondamente condizionate.

A tale ricognizione è importante che il detenuto arrivi per sua decisione, cioè in conseguenza di una scelta sintonica con i suoi desideri attuali, consapevole che ciò che scoprirà o ricorderà sarà di enorme aiuto per conoscersi, per capire chi era prima di deviare e per cominciare a ritrovare parti di sé e aspirazioni che credeva perdute o che non sapeva nemmeno di avere.

Così comincia la (ri)costruzione della coscienza. Tale (ri)costruzione è l’obiettivo della rieducazione di cui parla la nostra Costituzione.

Un aspetto centrale è la convinzione che la rieducazione non cambi l’indole o la personalità del detenuto; non le cambia perché non è possibile o perché non è auspicabile? E dunque, a che cosa deve mirare la rieducazione?

Ad aiutare il detenuto a ricostruire una scala di valori in base alla quale effettuare le proprie scelte!

Quella usata al tempo dei reati, infatti, si è rivelata fallace, ma era quasi sicuramente ego-sintonica; bisogna dunque costruirne una nuova, adatta alle scelte di un cittadino e non più di un criminale, ma altrettanto capace di rappresentare i desideri della persona che nel frattempo si è diventati. Non è opportuno che la scala di valori sia imposta al detenuto, deve essere da lui (ri)scoperta, accettata e introiettata.

Per arrivare a questo punto, ma soprattutto per andare oltre e migliorarsi sempre, il confronto con le persone che vengono dall’esterno è indispensabile. Persone, gruppi, scolaresche, studenti, tirocinanti, volontari, chiunque desideri mettersi a disposizione di una rinascita individuale e sociale. La ristrettezza delle sbarre, inevitabile all’inizio e forse anche utile, man mano deve essere accompagnata da un confronto con il mondo esterno.

In questo quadro quale funzione attribuire all’ergastolo o all’ergastolo ostativo?

L’ergastolo contribuisce di per sé alla (ri)creazione della coscienza, che è l’unica forma di rieducazione valida e duratura? Io non credo. La carcerazione, più o meno lunga in relazione al reato, rappresenta la punizione per il reato commesso e, forse, è anche necessaria e opportuna, ma deve sempre essere il presupposto per una crescita personale che riporti il detenuto ad essere un uomo e un cittadino; deve quindi essere affiancata a un percorso di evoluzione, senza il quale risponderebbe solo a criteri punitivi, forse comprensibili dal punto di vista del singolo cittadino, ma certamente sterili dal punto di vista di uno Stato che ha come obiettivo dei cittadini responsabili.

L’ergastolo ostativo contribuisce per le sue caratteristiche a far meglio dell’ergastolo normale? Io non credo, perché il vincolo che rende indispensabile la collaborazione con la giustizia, come elemento per giudicare attendibile il pentimento e la dissociazione dal mondo malavitoso di appartenenza, non garantisce quello che promette e potrebbe anche essere usato dal detenuto in modo opportunistico.

Egli potrebbe non avere nulla di nuovo e di utile da segnalare alla giustizia, o potrebbe temere ritorsioni contro la sua persona o i suoi cari, o potrebbe anche segnalare vecchi compagni di squadra senza davvero essersi dissociato interiormente, senza avere acquisito di nuovo una coscienza.

Parlare di ergastolo, dunque, non ha senso se si vuole davvero incidere sull’umanità che ha sbagliato e darle la possibilità di dimostrare di averlo capito. Senza questa speranza l’ergastolo, e forse in particolare l’Ergastolo Ostativo è una vendetta e non più una punizione.

A questo punto il problema potrebbe essere quello di avere gli strumenti per misurare il possesso di una coscienza. Il Gruppo della Trasgressione è stato spesso efficace in tal senso e questo è il motivo per cui si è guadagnato la stima e il riconoscimento da parte di molti, ultimamente anche delle Istituzioni carcerarie e politiche. Lo stesso, immagino, vale per altri gruppi che perseguono finalità analoghe.

Ma se questi gruppi hanno un valore, se rispondono a quanto la Costituzione e i nostri ordinamenti si aspettano dalla pena, perché non vengono sostenuti? Se quello che da questi gruppi viene fuori è un risultato effettivo e riconoscibile, è necessario che l’istituzione ne esamini l’operato, approfondisca se e come ciascuno di loro coltiva gli obiettivi cui deve rispondere la pena, ne sostenga il confronto degli uni con gli altri. E laddove vengano riconosciuti l’efficacia e i risultati del loro operato e del metodo, occorre renderli paradigmatici, dotandosi delle risorse umane indispensabili perché tutto ciò funzioni al di là dei pionieri che hanno aperto nuove strade nel campo della rieducazione.

Se anche c’è stato un tempo in cui i laboratori della coscienza nati in carcere sono stati più simili a botteghe d’arte che a officine, oggi è probabilmente giunto il momento di provare a far diventare scienza quello che in passato è stato il risultato dell’estro di qualcuno. In questo modo, molti più detenuti tornerebbero a essere uomini, le carceri sarebbero meno affollate, la società sarebbe più sicura.

   Torna all’indice della sezione

Sull’ergastolo ostativo

L’ergastolo ostativo fu introdotto, nell’ordinamento penitenziario italiano, all’inizio degli anni Novanta, dopo le stragi nelle quali furono uccisi i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, con l’intento di frenare la diffusione del fenomeno della criminalità mafiosa. È stata quindi una normativa d’emergenza, regolata dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, che stabilisce che le persone condannate per alcuni reati di particolare gravità, come mafia o terrorismo, non possano essere ammesse ai cosiddetti “benefici penitenziari” a meno che non collaborino con la giustizia, fornendo elementi utili per il contrasto alla mafia.

I benefici penitenziari cui si fa cenno vengono invece consentiti nell’ergastolo “comune” in cui è prevista la progressione trattamentale e quindi un graduale reinserimento del soggetto nella società. Tali benefici sono progressivi e valutati di volta in volta:

  • riduzione della pena, 90 giorni per ogni anno di carcerazione (se il condannato ha dato prova di rieducazione);
  • permessi premio (affinché possano essere coltivati interessi affettivi, culturali e di lavoro; a condizione che egli abbia tenuto regolare condotta e non risulti socialmente pericoloso, e solo dopo 10 anni di pena);
  • semilibertà (dopo 20 anni e per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale);
  • liberazione condizionale (dopo 26 anni, a condizione che il detenuto durante l’esecuzione della pena abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento).

Nell’ergastolo ostativo, la “collaborazione con le autorità” viene considerata come dimostrazione dell’evoluzione e del ravvedimento del condannato mentre, in assenza di collaborazione, si impedisce l’accesso ai benefici penitenziari e la detenzione diviene così un “fine pena mai”.

Personalmente, ho l’impressione che l’ergastolo ostativo sia uno scambio, un dare e avere, dare informazioni per ottenere benefici. Questo però non significa lavorare sulla rielaborazione del proprio passato e sulla presa di coscienza. E anche se in apparenza uno sconto di pena conseguente alla collaborazione può sembrare uno stimolo alla revisione del proprio passato, l’ostatività ha un sapore marcatamente punitivo: “se non collabori muori in carcere”. Quindi la personalità del condannato rimane “congelata” al momento del reato commesso, non potendosi evolvere durante la fase di detenzione, perché si impedisce qualsiasi valutazione su un eventuale percorso rieducativo.

Inoltre, nell’ergastolo ostativo non si tiene conto che, non sempre la collaborazione con la giustizia dimostra l’effettiva rottura del legame del reo con la criminalità né, viceversa, la mancata collaborazione è prova della persistenza di contatti con la criminalità organizzata. È del tutto plausibile che l’ergastolano non collabori per timore di ritorsione sulla sua famiglia o perché si ha una conoscenza molto limitata, oppure inesistente, di fatti che possono essere utili alla magistratura.

L’ostatività, io credo, riduce fortemente la motivazione a partecipare all’opera di rieducazione, impedisce al giudice qualsiasi valutazione individuale sul concreto percorso di rieducazione compiuto dal condannato e determina il rischio di avere in libertà individui non rieducati e carceri sovraffollate, problema che conduce inesorabilmente verso la questione dei trattamenti inumani o degradanti all’interno delle carceri. Tutto questo, si pone in contrasto con l’art. 27 comma 3 della costituzione che dovrebbe invece garantire la rieducazione di tutti i condannati, compresi gli autori di reati gravissimi, ed è per tale motivo che la corte europea dei diritti dell’uomo ha ordinato all’Italia l’eliminazione.

Abrogare o dichiarare l’incostituzionalità dell’ergastolo ostativo non significa che i mafiosi tornano facilmente liberi, ma anzi consente ai magistrati di sorveglianza di valutare il percorso del condannato e di verificare, come succede per gli autori di tutti gli altri crimini, se dopo 26 anni (non uno) ci sono i presupposti per il reinserimento in società.

Ma un condannato può cambiare? E quali sono gli elementi che ne promuovono l’evoluzione?

Sulla base della mia esperienza col Gruppo della Trasgressione, all’interno delle tre carceri milanesi e soprattutto all’interno del carcere di Opera con i detenuti dell’Alta Sicurezza, ho riscontrato che ciò che emerge, nella maggior parte dei loro racconti, è una sorta di graduale ottundimento della coscienza, un progressivo allontanamento dall’altro durante la vita nella devianza e un congelamento della relazione con la vittima durante l’atto criminale: una sorta di intorpidimento mentale e una assuefazione al male  che è difficile pensare che possano essere superati grazie all’isolamento..

In una situazione del genere, è necessario innanzitutto che l’individuo venga fermato/incarcerato; ma poi occorre arrivare ad un risveglio della coscienza, ponendo l’attenzione sui vissuti e sui sentimenti provati durante gli atti criminali affinché la persona possa essere successivamente “responsabilizzata”.

L’evoluzione del condannato non è un percorso che si possa fare in autonomia o in breve tempo; occorrono anni e risorse professionali competenti oltre che strumenti psicometrici adeguati per valutarne i progressi. Nei percorsi trattamentali diviene quindi indispensabile favorire il dialogo ed il confronto con l’altro, con il dolore dell’altro.

Riabilitare, rieducare, risocializzare e attuare programmi ad hoc per il confronto con i familiari delle vittime può condurre alla reale comprensione dell’errore e a un effettivo cambiamento del condannato e soprattutto abbattere quella ”ostatività mentale”, insita nei condannati, per lasciare il posto ad un’alleanza, una collaborazione effettiva con le istituzioni e con la società. In un’ottica del genere, il condannato può diventare una risorsa, partecipando attivamente a programmi di prevenzione sul territorio, invece che continuare a essere un problema per la società.

Katia Mazzotta

Torna all’indice della sezione

Ergastolo ostativo

LUNEDÌ 26 Aprile 2021 ore 14.15
Confronto sull’ergastolo ostativo 


L’incontro è finito, la registrazione è su Facebook;
qui c’è il forum dove ciascuno può intervenire;
e qui l’indice dei testi e dei vari contributi sul tema


Hanno preso parte all’incontro: Valentina Alberta Avvocato; Alex Galizzi, vicepresidente commissione antimafia Lombardia; Giovanni Fiandaca, Giurista, docente di diritto penale, Garante dei diritti dei detenuti per la Sicilia; Paolo Setti Carraro, chirurgo umanitario Emergency e MSF;  Corrado Limentani, Avvocato; Ornella Favero, direttrice di Ristretti Orizzonti; Carla Chiappini, Ristretti Orizzonti Carcere di Parma; Elisabetta Cipollone, familiare di vittima e mediatrice penale; il Gruppo della Trasgressione, fra cui ex detenuti con esperienza diretta dell’ergastolo ostativo.

📍 Nell’ergastolo ostativo, una collaborazione con le autorità mirata a individuare altri nemici dello Stato ancora in opera, a meno che essa non venga ritenuta “inesigibile”, viene considerata l’unica dimostrazione possibile della evoluzione e del ravvedimento del condannato.

Questo è in contrasto con quanto indica la nostra costituzione sulla funzione della pena, che… deve tendere alla rieducazione del condannato e al suo reinserimento nella società.

Alcuni ritengono che l’eliminazione dell’ergastolo ostativo possa rendere la nostra collettività più fragile di fronte alla pervasività della criminalità organizzata; altri suggeriscono che la migliore protezione del bene comune sia costituita dall’investimento sui mezzi per nutrire la coscienza morale e civica del condannato.

Essendo stato appena dichiarato incostituzionale l’ergastolo ostativo, cosa possiamo fare per difendere al meglio la nostra libertà da chi viene condannato all’ergastolo per i gravi crimini commessi in associazione?

👉 Dalle 14:15  confronto aperto sull’argomento su Zoom
👉 Diretta streaming su facebook

Cos’è l’ergastolo ostativo?

Torna all’indice della sezione