Coscienze esiliate e procedure per il rimpatrio

In questi giorni, a seguito della recente pronuncia della Corte costituzionale riguardo all’ergastolo ostativo, si sono riaccesi i riflettori su un tema che, oltre ad essere molto complesso, è anche molto discusso. Ne abbiamo parlato più volte anche al Gruppo della Trasgressione e mi sono resa conto che per i non adddetti ai lavori si fa un po’ di confusione tra l’art. 4 bis e l’art. 41 bis O.P.

Da giurista, credo dunque utile, come prima cosa, puntualizzare che c’è una differenza tra l’art. 4 bis Ordinamento Penitenziario (il c.d. ergastolo ostativo) e l’art. 41 bis Ordinamento Penitenziario, che prevede misure più restrittive di detenzione (c.d. regime di carcere duro), anche senza la condanna dell’ergastolo. In secondo luogo va chiarito che non è solo la pena dell’ergastolo che può diventare “ostativa”, ma anche qualsiasi altra pena che venga inflitta per uno dei reati elencati dal suddetto articolo 4 bis. Tutte le condanne con l’ostatività escludono i normali benefici di legge, le misure alternative, ecc.

Nel nostro ordinamento sono previsti attualmente due tipi di ergastoli: quello “ordinario” e quello “ostativo”. Quest’ultimo è un tipo di pena che è stato introdotto dal Decreto emanato all’indomani della strage di Via D’Amelio (D.L. n. 306/1992) e si affianca alla norma codicistica che prevedeva l’ergastolo ordinario. Ciò comporta che chi viene condannato all’ergastolo per i delitti “ostativi” indicati dall’art. 4 bis della Legge sull’Ordinamento Penitenziario non può avere accesso ai benefici penitenziari, a meno che non collabori con la giustizia ai sensi dell’art. 58 ter della medesima legge.

La conseguenza è che questo tipo di ergastolani (c.d. ostativi) sono condannati di fatto a una pena perpetua che non promuove un percorso rieducativo, quando invece sappiamo che chi viene condannato alla pena dell’ergastolo ordinario, dopo ventisei anni di detenzione e un percorso di confronto e di seria rivisitazione del proprio passato (che può essere avviato fin dai primi anni di carcerazione), può (se il Magistrato di Sorveglianza competente lo ritiene opportuno e acconsente) accedere ai benefici penitenziari.

Le polemiche che si sono susseguite intorno al tema dell’ergastolo ostativo traggono origine da ciò che ha stabilito la pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, divenuta definitiva il 7 ottobre del 2019, dove si sentenzia che la legge italiana debba prevedere che il giudice possa stabilire – trascorso un congruo numero di anni –  se la persona che sta scontando una condanna all’ergastolo rappresenti ancora un pericolo per la società esterna e abbia o meno ancora legami con la criminalità organizzata, anche in assenza di una sua collaborazione.

La recente decisione della Corte Costituzionale, di cui ancora non conosciamo i dettagli perché vi è solo un comunicato stampa, sulla scia già tracciata dalla Corte Europea, dichiara che l’ergastolo ostativo è incostituzionale e dà al legislatore italiano un periodo di tempo di circa un anno e mezzo per provvedere alla modifica di tale disposizione.

Premesso ciò, vediamo che: da un lato abbiamo la Costituzione, prima fonte del nostro ordinamento giuridico, che afferma nell’art. 27 Cost. che “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”; sullo stesso versante abbiamo l’art 3 della Costituzione che, come noto, sancisce il diritto all’uguaglianza, nonché l’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che ribadisce il principio secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti degradanti o inumani; dall’altro, siamo di fronte ad una norma che permette che vi sia una discriminazione di fatto e che trasforma la pena di un ergastolano condannato per reati ostativi in una pena senza fine, che ostacola la possibilità di acccedere agli strumenti utili alla “rieducazione del condannato“.

Lo stato, che per legge “deve” garantire che il condannato abbia gli strumenti necessari per poter dialogare con la sua coscienza e poi con la società che in passato ha tradito, permette che il detenuto sia trattato come irrecuperabile quando, in conseguenza di reati particolarmente gravi, vengono applicate le suddette misure restrittive. Il contrasto fra le due cose è riconoscibile sia sul piano morale sia sul piano giuridico ed è evidente che occorre porvi rimedio.

Mi lascia però perplessa constatare che molto spesso le argomentazioni sulla questione fanno perno soprattutto sulla violazione dei diritti dei detenuti e, in particolare, sul loro impedimento ad accedere ai benefici di legge previsti per chi non abbia l’ostatività. A me sembra che in questo modo passi in secondo piano la funzione che la nostra Costituzione assegna alla pena e cioè “tendere alla rieducazione”.

Comprendo che, distinguendo tra l’abuso commesso dal criminale e l’abuso commesso dallo stato con una pena dichiarata oramai incostituzionale, venga ritenuto più grave l’abuso posto in essere dallo stato perché in contrasto con i suoi stessi principi fondamentali, ma in questo modo, per il cittadino che legge, credo rimanga un po’ in ombra che l’obiettivo principale cui deve tendere la pena secondo i dettami della Costituzione, nonché il compito principale che deve assolvere lo Stato, è il recupero del soggetto e della coscienza che egli stesso aveva esiliato. In altre parole, il recupero di quella coscienza civica che mancava o che non aveva avuto sufficiente autorevolezza nel soggetto deviante all’epoca dei reati e di quello stile di vita all’interno del quale questi erano stati concepiti e attuati.

In questo senso, mi sembra che il danno principale che viene inflitto al detenuto in regime ostativo (con o senza ergastolo) sia costituito dalla difficoltà o dalla impossibilità che egli possa fruire dello scambio col mondo esterno, quello scambio che a suo tempo la persona aveva scelto di tradire e/o negare, legandosi a quella criminalità organizzata per cui aveva poi subito la condanna. Trovo paradossale che questo tipo di pene ostative (4 bis) ed i loro supplementi (41 bis) portino lo Stato a ratificare quell’esilio della coscienza che la persona aveva avviato e mantenuto fino ad arrivare all’apoteosi della sua condotta criminale. Quante probabilità ci sono che la persona dialoghi fattivamente con le parti migliori di sé mentre se ne sta per anni a odiare chi lo ha condannato e chi lo tiene isolato?

Se non esponiamo al cittadino comune (che spesso è estraneo a ciò che succede in carcere e che magari è influenzato dal bombardamento mediatico che alimenta la disinformazione generale sul tema), gli obiettivi della pena e gli strumenti per raggiungerli, si corre il rischio di alimentare rabbia contro rabbia e disconoscimento reciproco fra cittadini, istituzioni e condannati.

Occorre, io credo, promuovere, supportare e, quando arriva, valorizzare la rielaborazione dei sentimenti realizzata da questo o quel condannato; come pure il lavoro che ha dovuto fare (e che sta facendo) sua moglie/sua madre/suo figlio/suo fratello per recuperare il marito/figlio/padre/fratello di cui ha bisogno per andare avanti a vivere.

Tali argomenti sono cari a me, in quanto figlia di un ex detenuto, ma sono anche il lavoro costante che il Gruppo della Trasgressione porta avanti da anni (vedi, per esempio, l’area tematica “Genitori – figli” su www.trasgressione.net e lo sviluppo del progetto “Genitorialità responsabile” su www.vocidalponte.it).

L’evoluzione del condannato non può prescindere dal lavoro su di sé e da un confronto adeguato con la società esterna in ambiente protetto. Questo è quel che accade di continuo con i gruppi di volontari che entrano in carcere e questo è quello che accade con gli studenti, i liberi cittadini, i familiari di vittime di reato, gli insegnanti che compongono il Gruppo della Trasgressione e che permettono al condannato, se lo vuole, di intraprendere un percorso di risocializzazione serio.

In conclusione, io credo che nella battaglia contro l’ergastolo ostativo debba essere ricercata ed evidenziata la imprescindibile sinergia con la lotta per promuovere la coscienza, anche perché entrambe richiedono aperture e scambi utili a superare l’isolamento dagli altri e da se stessi.

Alessandra Cesario

La coscienza che abbiamo esiliato  –  Torna all’indice della sezione

3 pensieri riguardo “Coscienze esiliate e procedure per il rimpatrio”

  1. Cara Alessandra, ho letto attentamente e mi fa piacere rispecchiarmi nelle tue riflessioni.
    Complimenti

  2. Complimenti, Alessandra!
    Un testo robusto, ricco di contenuti complessi ed esperienze di gruppo. Importanti le condizioni utili a promuovere la cultura della coscienza.
    Grazie!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *